Con l’emanazione del D. Lgs. 40/2017, contenente un riordino della disciplina del servizio civile universale, è stata completata l’attuazione della Legge Delega n. 106/2016, con la quale il Parlamento ha invitato il Governo a provvedere ad una rielaborazione sostanziale della normativa relativa al terzo settore.
Oltre al citato decreto, la riforma è stata effettuata attraverso l’emanazione di altri tre decreti attuativi; in particolare il D. Lgs 111/2017, circa l’istituto del 5 per mille, il D. Lgs. 112/2017, recante modifiche alla disciplina dell’impresa sociale e il D. Lgs. 117/2017, conosciuto come il nuovo “Codice del Terzo Settore (CTS)”, che definisce il “Terzo Settore”, gli enti che possono appartenervi e le norme civilistiche, contabili e fiscali alle quali devono attenersi.

Con le nuove previsioni, vengono imposti in linea generale agli Enti del Terzo Settore (denominati anche con l’acronimo ETS) diversi obblighi volti ad aumentare la trasparenza, a fronte dei quali vengono riconosciute una serie di agevolazioni.

Il nuovo Codice delinea i caratteri principali che devono contraddistinguere un ente affinché lo stesso possa essere configurato come ETS, corrispondenti essenzialmente all’assenza dello scopo di lucro, allo svolgimento in via principale di attività di interesse generale o sociale e, vera novità della riforma, all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), apposito albo, istituito presso il Ministero del Lavoro, con caratteristiche e funzioni equiparabili a quelle del Registro delle Imprese.
Il nuovo strumento funge da vero spartiacque fra gli enti che decideranno, iscrivendosi al Runts, di sottostare alle norme dettate dal Codice del Terzo Settore e di godere quindi dei relativi benefici, rispetto a quelli che, volontariamente o per prescrizione normativa, non si iscriveranno e continueranno ad applicare le disposizioni precedentemente vigenti.

Per dare concreta attuazione ai principi di trasparenza ed informazione, il nuovo Codice ha prescritto una serie di adempimenti contabili per gli ETS, introducendo l’obbligatorietà della tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonché la redazione del bilancio secondo lo schema del nuovo art. 13 del CTS.

Accanto a quello ordinario d’esercizio, è stato inserito l’obbligo, al superamento di determinate soglie di ricavi, di redazione di un “Bilancio sociale”, per mettere in evidenza i comportamenti tenuti, i risultati sociali conseguiti e gli impatti economici ed ambientali prodotti.

Il nuovo Codice introduce per tutti gli ETS il divieto assoluto di distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili, prevedendo però la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa per integrare i proventi derivanti da donazioni, lasciti e contributi vari.

Relativamente al funzionamento degli ETS, le novellate norme modificano il meccanismo del riconoscimento della personalità giuridica, prevedendo, accanto al tradizionale “sistema concessorio”, il nuovo “sistema normativo”, equiparando praticamente il riconoscimento giuridico alla costituzione di una società di capitali; con le nuove disposizioni, inoltre, in caso di fondato sospetto di irregolarità degli amministratori che possano arrecare un danno all’ente, l’azione degli stessi potrà essere assoggettata a controllo giudiziario anche su iniziativa del revisore esterno.

Il Codice focalizza poi l’attenzione su alcune categorie di ETS, in particolare:

  • le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, ovvero associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, che si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;

  • Enti filantropici, nuova tipologia di enti con natura prettamente erogativa;

  • Reti associative, organizzazioni di più ETS con attività di tutela e coordinamento;

  • Società di mutuo soccorso per costituire forme di previdenza ed assistenza volontarie per finalità di interesse generale.

Il nuovo Codice prevede quindi la possibilità per gli ETS di avvalersi dell’operato di volontari, che, per essere considerati tali, devono porre in essere l’attività per “libera scelta”, senza fini di lucro e a favore della “comunità e del bene comune”.

In merito ai rapporti degli ETS con la Pubblica Amministrazione, viene previsto che quest’ultima può individuare uno o più ETS ai quali assegnare la realizzazione di specifici progetti o attività di interesse generale, dietro convenzione e a condizioni più favorevoli rispetto al mercato.

Il rispetto dei vari obblighi esposti in precedenza consente agli ETS di ottenere vantaggi di varia natura, tra cui forme di agevolazioni creditizie e facilitazioni per l’accesso a finanziamenti europei, esenzioni dal pagamento di alcune imposte, dirette e indirette, e tributi locali e una serie di bonus e detrazioni a favore dei contribuenti che effettuano donazioni in denaro a favore degli ETS.

La nuova riforma delinea poi il quadro relativo ai controlli sugli ETS, introducendo l’attività di controllo dell’Ufficio del Runts, accanto a quella tradizionale svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Uno dei quattro pilastri attuativi della Legge Delega è costituito dal D. Lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale, intesa come organizzazione privata che esercita un’attività di interesse generale senza scopo di lucro, tramite modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e di altri soggetti interessati alle loro attività; l’impresa sociale si configura quindi come una qualifica normativa che tutti i tipi di enti possono acquisire se presentano i requisiti essenziali. La nuova disciplina si prefigge l’intento di porre i lavoratori al centro dell’impresa stessa, attraverso modalità di effettiva consultazione e partecipazione affinché tali lavoratori siano in grado di esercitare influenza sulle diverse decisioni. Per favorire il finanziamento dell’impresa sociale viene stabilita una specifica defiscalizzazione di utili ed avanzi di gestione e la detrazione IRPEF per il contribuente pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali che rispettino determinati requisiti.

La riorganizzazione del Terzo Settore si completa con il D. Lgs. 40/2017, riguardante il nuovo servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace fra i popoli, nonché ai valori della Repubblica e della Costituzione, mediante l’allargamento dei settori d’intervento. È prevista una durata del servizio flessibile dagli 8 ai 12 mesi e vengono poste in capo allo Stato le funzioni di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile; una rilevante novità è costituita dall’introduzione di una rappresentanza (una sorta di sindacato) degli operatori volontari del servizio civile, per garantire il costante confronto degli stessi con la Presidenza del Consiglio. In ultimo, viene espressa la possibilità di svolgere il servizio civile anche all’estero, nell’ambito di programmi per intervento per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza.

L’ultimo provvedimento da prendere in considerazione è il D. Lgs. 111/2017, che detta le norme per la rivisitazione strutturale dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF, in risposta alle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo. Le recenti disposizioni ampliano il numero dei potenziali destinatari, effettuando una apertura totale a tutti gli ETS ma vengono posti sia in capo ai beneficiari sia in capo alle amministrazioni erogatrici, obblighi di trasparenza e rendicontazione.

In conclusione è possibile affermare che la riforma non è del tutto completa in quanto, limitatamente ad alcuni aspetti, anche gli ETS vengono ancora regolamentati da norme di rimando al Codice Civile e non è neanche del tutto operativa visto che si è ancora in attesa di diversi provvedimenti dei Ministeri e autorizzazioni dell’Unione Europea per rendere esecutive le nuove disposizioni. Sarà necessario quindi attendere l’effettiva entrata in vigore di tutti i documenti attuativi per poter avere un quadro generale e completo dei nuovi provvedimenti e comprendere tutti i possibili effetti, positivi e negativi, che da questi potrebbero scaturire.

“Ben fatto” è meglio che “ben detto”
B. Franklin